Titolo II
Art. 41
41 / 61Galleggianti adibiti a lavori di manutenzione
In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le opere provvisionali, installate sui galleggianti, siano solidali con il galleggiante stesso, su cui devono essere previste apposite sedi di ancoraggio e adeguati tiranti;
b) i ponteggi, facenti parte delle opere provvisionali del galleggiante, siano protetti su tutti i lati da robusto parapetto ed idoneo fermapiede.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-41