Art. 41 · Galleggianti adibiti a lavori di manutenzione
Titolo II

Art. 41

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Galleggianti adibiti a lavori di manutenzione

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) le opere provvisionali, installate sui galleggianti, siano solidali con il galleggiante stesso, su cui devono essere previste apposite sedi di ancoraggio e adeguati tiranti; b) i ponteggi, facenti parte delle opere provvisionali del galleggiante, siano protetti su tutti i lati da robusto parapetto ed idoneo fermapiede.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-41