Titolo I

Art. 33

Movimentazione di merci in colli e in contenitori in aree portuali non specializzate e non recintate

In vigore dal 24 ago 1999
Movimentazione di merci in colli e in contenitori in aree portuali non specializzate e non recintate 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) non siano utilizzate macchine movimentatrici a portale del tipo transcontainers, ponti mobili su rotaie, e quelle di tipo a cavaliere, quali straddle carriers e simili; b) la velocità di spostamento dei mezzi meccanici di sollevamento e movimentazione non superi i 20 Km/h;
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-33

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Movimentazione di merci in colli e in contenitori in aree portuali non specializzate e non recintate (Art. 33 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo