Titolo I
Art. 33
33 / 61Movimentazione di merci in colli e in contenitori in aree portuali non specializzate e non recintate
In vigore dal 24 ago 1999
Movimentazione di merci in colli e in contenitori
in aree portuali non specializzate e non recintate
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) non siano utilizzate macchine movimentatrici a portale del tipo transcontainers, ponti mobili su rotaie, e quelle di tipo a cavaliere, quali straddle carriers e simili;
b) la velocità di spostamento dei mezzi meccanici di sollevamento e movimentazione non superi i 20 Km/h;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-33