Titolo I
Art. 34
34 / 61Divieto di imbarco di veicoli con sovraccarico su navi traghetto e navi a carico orizzontale
In vigore dal 24 ago 1999
Divieto di imbarco di veicoli con sovraccarico
su navi traghetto e navi a carico orizzontale
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) non vengano imbarcati veicoli merci il cui carico risulti superiore alla portata indicata nel documento di circolazione;
b) la manovra di imbarco e sbarco avvenga con a bordo solamente il conducente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-34