Art. 28

Vigilanza

In vigore dal 24 ago 1999
1. L'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi o unità di cui all', è di competenza dell'organo di vigilanza di cui all', comma 1, lettera i). 2. Le visite e gli accertamenti di cui agli sono effettuati dalle Commissioni territoriali e dagli Uffici periferici della sanità marittima del Ministero della sanità. 3. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta dei Ministri dei trasporti e della navigazione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri per assicurare unitarietà ed omogeneità di comportamento in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori marittimi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-28

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Vigilanza (Art. 28 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo