Art. 25

Infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca

In vigore dal 24 ago 1999
1. In caso di infortunio, indipendentemente dalla durata del periodo di inattività del lavoratore marittimo, l'armatore - sulla base di quanto indicato dal servizio di prevenzione e protezione di cui all' - segnala l'infortunio all'Autorità Marittima ed all'istituto assicuratore ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, nonché alla Azienda Unità sanitaria locale del compartimento di iscrizione della nave. 2. Gli elementi significativi relativi all'infortunio a bordo sono annotati su apposito "registro degli infortuni" conforme al modello approvato dal Ministero. Il registro è tenuto a bordo della nave a disposizione degli organi di vigilanza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-25

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Infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca (Art. 25 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo