Art. 27

Informazione e formazione dei lavoratori marittimi

In vigore dal 24 ago 1999
1. L'armatore e il comandante provvedono affinché ciascun lavoratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima; b) le misure e le attività di protezione adottate; c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta a bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia; d) i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi presenti a bordo; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a bordo ed il medico competente. 2. L'armatore assicura che ciascun lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di sa- lute, con particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle mansioni svolte a bordo. 3. La formazione deve avvenire in occasione: a) dell'imbarco; b) del trasferimento e cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi. 4. La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, d'intesa con le organizzazioni di categoria degli armatori e dei lavoratori, può promuovere, istituire ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca, tenendo presente quanto indicato in merito dalle Convenzioni internazionali di settore. 6. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno stabiliti i criteri per il rilascio delle certificazioni rel- ative alla formazione del personale marittimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Informazione e formazione dei lavoratori marittimi (Art. 27 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo