Art. 32

Approvazione del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro

In vigore dal 24 ago 1999
1. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione, la documentazione di cui all', comma 1, lett. a) e b), dopo l'eventuale verifica della Commissione territoriale, è munita di visto di approvazione da parte del Ministero che attesta la conformità delle condizioni inerenti l'ambiente di lavoro a quanto richiesto dal presente decreto e dal regolamento di cui all'. 2. Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata agli atti della Capitaneria di porto di iscrizione della nave ed una ulteriore copia è conservata a bordo della nave ed esibita durante le visite effettuate dagli organi di vigilanza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-32

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