Art. 35
Sanzioni relative agli obblighi dell'armatore e del comandante
In vigore dal 24 ago 1999
1. L'armatore è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli commi 1, 2, 3, 5 lettera a); 23 comma 3, secondo periodo; 24, comma 1; 27, commi 2, 3 e 4;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'.
2. Il comandante è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli , comma 2; 24, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell', comma 1, lettere a), b), d) ed e).
3. L'armatore ed il comandante sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per violazione degli , comma 5 lettere f), g), i), n) e q); 16, comma 4; 22, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli , comma 5, lettere b), c), d), e), h), l), o) e p); 12, comma 7; 27, comma 1;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell', comma 5, lettera m).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-35