Art. 14
Riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo
In vigore dal 24 ago 1999
1. L'armatore, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno una volta l'anno, una riunione alla quale partecipano il comandante della nave, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro ed il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, al fine di esaminare:
a) le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro previste a bordo, ai fini della prevenzione e protezione, con riferimento a quanto indicato nel piano di sicurezza di cui all', comma l;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi, predisposti dall'armatore, ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
d) eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio dell'unità, delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di rischio, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro a bordo ed all'introduzione di nuove tecnologie che potrebbero comportare riflessi sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori.
2. A conclusione della riunione è redatto apposito verbale che è conservato tra i documenti di bordo a disposizione degli organi di vigilanza e di ispezione. Copia del suddetto verbale è affissa a bordo per opportuna conoscenza di tutto l'equipaggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-14