Art. 12
Servizio di prevenzione e protezione - criteri generali
In vigore dal 24 ago 1999
1. L'armatore designa per ogni unità navale, tra il personale di bordo, una o più persone che espleteranno i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nonché il responsabile del servizio stesso, sentito il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'.
2. Il personale di cui al comma 1 è rappresentativo delle diverse categorie di equipaggio presenti a bordo ed è in numero sufficiente, in relazione alla tipologia dell'unità ed al tipo di navigazione, allo svolgimento dell'incarico ricevuto. Esso deve inoltre possedere le necessarie capacità professionali e deve ricevere, da parte dell'armatore, tutte le informazioni appropriate in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, nonché le risorse adeguate al compito assegnato.
3. Il personale designato al servizio di prevenzione e protezione di bordo non può subire pregiudizio alcuno a causa dell'esercizio delle funzioni connesse all'espletamento del proprio incarico.
4. I nominativi del personale designato sono annotati nel ruolo di equipaggio o nella licenza ed a tale annotazione è allegata una dichiarazione nella quale si attesti, con riferimento alle singole persone designate:
a) i compiti svolti all'interno del servizio di prevenzione e protezione a bordo;
b) il curriculum professionale.
5. Per le unità adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unità mercantili nazionali nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito a terra ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti possono essere nominati nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.
6. Per le unità indicate al comma 5, i dati e le informazioni di cui al comma 4 sono conservati presso la sede della struttura armatoriale.
7. L'armatore ed il comandante forniscono al servizio di prevenzione e protezione a bordo informazioni in merito:
a) alla natura dei rischi;
b) all'organizzazione del lavoro, alla programmazione ed all'attuazíone delle misure preventive e protettive;
c) alla descrizione delle attrezzature di lavoro di bordo;
d) ai dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-12