Art. 13

Servizio di prevenzione e protezione a bordo - compiti

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il servizio di prevenzione e protezione provvede a: a) collaborare con il comandante dell'unità e con il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo dell'unità, al fine di attuare le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo predisposto dall'armatore; b) segnalare al responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro le deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo; c) individuare i fattori di rischio connessi alle attività lavorative svolte a bordo dell'unità e relativi al normale esercizio della stessa; d) individuare, in collaborazione con l'armatore, le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro, ai fini della prevenzione e protezione contro i rischi identificati; e) esaminare, congiuntamente al responsabile alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, gli infortuni verificatisi a bordo dell'unità a carico dei lavoratori marittimi, al fine di relazionare in merito alla struttura armatoriale di terra; f) informare l'equipaggio sulle problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro a bordo dell'unità; g) proporre programmi di formazione e di informazione dei lavoratori marittimi imbarcati. 2. Il servizio di prevenzione e protezione ha accesso a tutte le informazioni inerenti l'igiene, la salute e la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo deil'unità ed è consultato dall'armatore per l'elaborazione delle metodologie di lavoro a bordo che possono avere degli effetti sulla salute e sulla sicurezza del lavoratore marittimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-13

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