Art. 16

Il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro

In vigore dal 24 ago 1999
1. A bordo di tutte le navi o unità di cui all', i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante all'igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. 2. Il rappresentante alla sicurezza: a) collabora con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'; b) è consultato preventivamente sulla designazione effettuata dall'armatore del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione; c) propone iniziative in materia di prevenzione e protezione del lavoratore a bordo; d) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle riguardanti le sostanze ed i materiali pericolosi, le attrezzature di lavoro, l'organizzazione e l'ambiente di lavoro a bordo, gli infortuni e le malattie professionali. 3. Il rappresentante della sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa della sua attività e beneficia delle misure di salvaguardia e libertà dei diritti sindacali, previste dalle vigenti norme in materia di tutela dei lavoratori. Egli, inoltre, deve disporre del tempo necessario allo svolgimento del proprio incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni connesse al compito assegnato. 4. Il rappresentante della sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi, concernente la normativa nazionale ed internazionale vigente nel settore ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 5. Per le unità adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unità mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, il rappresentante alla sicurezza può essere eletto nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-16

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Il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro (Art. 16 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo