Art. 15

Il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro

In vigore dal 24 ago 1999
1. Ferme restando le responsabilità del comandante della nave previste dal codice della navigazione e dell' ufficiale responsabile della sicurezza, ove previsto, stabilite dal regolamento di sicurezza, a bordo di tutte le navi o unità di cui all', il responsabile del servizio di cui all', deve: a) sensibilizzare l'equipaggio all'applicazione delle direttive in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo; b) controllare lo stato di applicazione delle prescrizioni specifiche in materia di igiene e sicurezza del lavoro procedendo alle verifiche inerenti l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo; c) segnalare al comandante della nave le deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo; d) valutare, d'intesa con il comandante, la tipologia di infortuni occorsi al lavoratore marittimo a bordo, al fine di individuare nuove misure di prevenzione degli infortuni. 2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro si avvale del servizio di prevenzione e protezione e della collaborazione del rappresentante alla sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-15

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