Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 24 ago 1999
1. Le norme del presente decreto si applicano ai lavoratori marittimi imbarcati a bordo di tutte le navi o unità mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonché alle navi o unità mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unità veloci e alle piattaforme mobili.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-2