Art. 4

Esclusioni

In vigore dal 24 ago 1999
1.Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle: a) navi o unità appartenenti alle Amministrazioni militari, doganali, di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco, o da essi direttamente esercitate, ai servizi di protezione civile ed alle navi adibite al trasporto di truppe, ai sensi dell' del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242; b) navi da diporto che non sono impiegate in attività di traffico commerciale; c) navi in cui la vela costituisce il principale mezzo di propulsione, anche se dotate di motore ausiliario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-4

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