Art. 8
Obblighi del lavoratore marittimo
In vigore dal 24 ago 1999
1. Il lavoratore marittimo imbarcato a bordo delle navi o unità di cui all', deve:
a) osservare le misure disposte dall'armatore e dal comandante della nave, ai fini della igiene e della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;
b) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i dispositivi tecnico-sanitari di bordo, nonché i dispositivi individuali di protezione forniti dall'armatore;
d) segnalare al comandante della nave o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione di cui all' le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, dandone notizia al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all';
e) cooperare, insieme all'armatore ed al comandante o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, al fine di dare piena attuazione a tutti gli obblighi imposti dagli organi di vigilanza e di ispezione o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la sa- lute dei lavoratori marittimi durante il lavoro;
f) sottoporsi ai controlli sanitari secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia;
g) attuare, con diligenza, le procedure previste nei casi di emergenza di cui al comma 5 lettera h) dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-8