Art. 19

Visita iniziale

In vigore dal 24 ago 1999
1. Le unità di cui alla lettera a) del comma 1 dell' sono sottoposte a visita iniziale: a) entro la data di fine lavori della costruzione e comunque prima che avvenga l'immatricolazione, per le navi o unità nuove; b) al primo porto nazionale di approdo, per le navi nuove acquistate dall'estero. 2. Al fine di verificare la corretta compilazione del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all', comma 1 nonché di prevenire costruzioni non conformi alle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui all', la visita iniziale può essere preceduta da visite informali e preliminari. 3. La visita iniziale è effettuata, in riferimento al tipo di unità, alla specie di navigazione ed al servizio svolto dall'unità stessa, in modo da verificare che i materiali impiegati, le sistemazioni dei locali alloggio, dei locali di lavoro e di quelli di servizio, le condizioni climatiche ed ambientali interne ai suddetti locali, gli accessi e le vie di sfuggita, l'impiego dei macchinari e degli impianti, le apparecchiature nonché le dotazioni sanitarie siano conformi alle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-19

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Visita iniziale (Art. 19 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo