Art. 34

Criteri progettuali e costruttivi

In vigore dal 24 ago 1999
1. Con regolamento da adottare, ai sensi dell' della legge 24 agosto 1988, n. 400 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro dei trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, è emanata la normativa tecnica per la costruzione e le sistemazioni relative all'ambiente di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, in conformità anche con le disposizioni di cui alle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n.109, n.134 ratificate e rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n.157, nonché n.92 e n.133 ratificate e rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n.158. 2. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 è abrogata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-34

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Criteri progettuali e costruttivi (Art. 34 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo