Art. 39
Estinzione delle contravvenzioni
In vigore dal 24 ago 1999
1. Alle contravvenzioni di cui agli , commi 1, lettera a), 2, 3, lettere a), b); 36; 37 e 38 si applicano le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
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