Art. 39 · Estinzione delle contravvenzioni

Art. 39

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Estinzione delle contravvenzioni

In vigore dal 24 ago 1999
1. Alle contravvenzioni di cui agli , commi 1, lettera a), 2, 3, lettere a), b); 36; 37 e 38 si applicano le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-39