Art. 40

Sanzioni amministrative

In vigore dal 24 ago 1999
1. Qualora l'Autorità marittima riscontri che a bordo dell'unità mercantile o da pesca nazionale vi siano difformità rispetto al pi- ano di sicurezza approvato ed al relativo "Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro" che comportino rischi per l'igiene e la sicurezza del lavoratore marittimo, provvede, ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione, non concedendo il rilascio delle spedizioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-40

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Sanzioni amministrative (Art. 40 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo