Art. 37

Sanzioni relative agli obblighi del medico competente

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il medico competente è punito: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell', comma 1, lettere b), c), g); b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecento mila a lire tre milioni per la violazione dell', comma 1, lettere d), e), f), h) e comma 3 primo periodo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-37

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Sanzioni relative agli obblighi del medico competente (Art. 37 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo