Art. 37
Sanzioni relative agli obblighi del medico competente
In vigore dal 24 ago 1999
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell', comma 1, lettere b), c), g);
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecento mila a lire tre milioni per la violazione dell', comma 1, lettere d), e), f), h) e comma 3 primo periodo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-37