Art. 37 · Sanzioni relative agli obblighi del medico competente

Art. 37

37 / 45

Sanzioni relative agli obblighi del medico competente

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il medico competente è punito: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell', comma 1, lettere b), c), g); b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecento mila a lire tre milioni per la violazione dell', comma 1, lettere d), e), f), h) e comma 3 primo periodo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-37