Art. 33

Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo

In vigore dal 24 ago 1999
1. A seguito della conclusione dell'istruttoria e dopo l'approvazione della documentazione di cui all', comma 1, è rilasciato, da parte dei Ministero, un certificato attestante la conformità alle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui all'. 2. Per le unità indicate nell', comma 4, il certificato è rilasciato dall'Autorità marittima, a seguito di verifica nel corso di una visita occasionale da parte degli organi di vigilanza. 3. Dopo il rilascio del certificato, l'Autorità marittima, sentita l'Azienda unità sanitaria locale competente, qualora lo ritenga opportuno, autorizza cambiamenti di lieve entità rispetto alle condizioni inerenti l'ambiente di lavoro a bordo indicate nel piano di sicurezza approvato, purchè sia garantito un livello equivalente di sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-33

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