Art. 30
Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo: composizione e funzioni
In vigore dal 24 ago 1999
Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e
sicurezza del lavoro a bordo: composizione e funzioni
1. Nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all' del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è istituito un Comitato tecnico permanente con il compito di esaminare i particolari problemi applicativi della normativa nazionale ed internazionale, in materia di tutela della sa- lute e sicurezza dei lavoratori marittimi nell'ambiente di lavoro a bordo delle navi, nonché esaminare le proposte avanzate dalle Commissioni territoriali di cui all'.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni ed igiene dei lavoro è integrata dai seguenti componenti:
a) due dirigenti del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento della navigazione marittima ed interna - esperti nel settore dell'igiene e della sicurezza del lavoro marittimo, di cui uno in possesso di laurea in ingegneria;
b) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui uno rappresentante dei lavoratori della pesca;
c) tre esperti designati dalle associazioni armatoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui uno rappresentante delle associazioni della pesca.
3. I componenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e durano in carica tre anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-30