Art. 26

Statistiche sugli infortuni

In vigore dal 24 ago 1999
1. Ai fini della elaborazione di specifiche statistiche, ogni infortunio verificatosi a bordo, indipendentemente dalla durata del conseguente periodo di inattività del lavoratore marittimo, è segnalato dall'Autorità marittima che ha svolto l'inchiesta sommaria o formale, al Ministero. 2. L'Autorità di cui al comma 1, entro un mese dalla fine dell'anno di riferimento, invia al Ministero, statistiche sul numero, la natura, le cause e le conseguenze degli infortuni sul lavoro, specificando in quale parte della nave (ponte, sala macchine o locali adibiti ai servizi generali) ed in quale luogo (in mare o in porto) gli incidenti si sono verificati. Tali informazioni saranno redatte su appositi modelli approvati dal Ministero. 3. I dati statistici forniti saranno elaborati a cura del Ministero e, ai fini della prevenzione degli infortuni, annualmente sarà predisposto un rapporto informativo che sarà inviato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero della sanità, alle parti sociali interessate e, per conoscenza, all'Ufficio internazionale del lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1981, n.157.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-26

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Statistiche sugli infortuni (Art. 26 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.) — Testo vigente | Portale Normativo