Art. 24
Assistenza sanitaria a bordo
In vigore dal 24 ago 1999
1. L'armatore provvede alla fornitura ed al mantenimento a bordo delle dotazioni mediche, medicinali ed attrezzature sanitarie adeguate al tipo di navigazione, alla durata della linea, nonché al numero dei lavoratori marittimi imbarcati previsto dalla vigente normativa.
2. Il comandante dell'unità provvede a che il materiale sanitario di cui al comma 1 sia sempre disponibile ed è responsabile della custodia e della gestione delle sostanze stupefacenti facenti parte di tali dotazioni. Ferma restando tale responsabilità, il comandante della nave può delegare la custodia del suddetto materiale sanitario a personale dell'equipaggio, componente del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il comandante può richiedere, qualora lo ritenga necessario, assistenza medica tramite radio alla nave più vicina con medico a bordo o al Centro Internazionale Medico (C.I.R.M.) nonché alla stazione costiera che offre assistenza medica.
4. Per pronta consultazione dell'equipaggio, è disponibile a bordo, a spese dell'armatore, la "Guida Pratica medica per l'assistenza ed il pronto soccorso a bordo delle navi" o altra analoga pubblicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-24