Art. 43

Oneri relativi a prestazioni e controlli

In vigore dal 24 ago 1999
1. Gli oneri derivanti al Ministero per le spese relative a studi, analisi, istruttorie, valutazioni tecniche, controlli e vigilanza da eseguirsi in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe e modalità da stabilirsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione e economica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 luglio 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri TREU, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-43

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