Art. 43
43 / 45Oneri relativi a prestazioni e controlli
In vigore dal 24 ago 1999
1. Gli oneri derivanti al Ministero per le spese relative a studi, analisi, istruttorie, valutazioni tecniche, controlli e vigilanza da eseguirsi in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe e modalità da stabilirsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione e economica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 luglio 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREU, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-43