Art. 6
Solventi destinati ad altri Paesi
In vigore dal 2 apr 1993
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai solventi destinati agli altri Paesi nonché a quelli utilizzati nella produzione di alimenti destinati ad altri Paesi.
2. L'utilizzazione dei solventi di cui al comma 1 è subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorità sanitaria competente per territorio.
3. È altresì subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorità sanitaria competente per territorio la produzione di alimenti, mediante l'impiego di solventi di estrazione di cui al comma 1, destinati agli altri Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;64#art-6