Art. 4

Requisiti generali di purezza

In vigore dal 2 apr 1993
1. I solventi di estrazione non devono contenere: a) elementi o sostanze in quantità tossicologicamente pericolose per la salute umana; b) piombo ed arsenico in quantità superiore ad 1 mg/kg.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;64#art-4

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Requisiti generali di purezza (Art. 4 Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.) — Testo vigente | Portale Normativo