Art. 4
Requisiti generali di purezza
In vigore dal 2 apr 1993
1. I solventi di estrazione non devono contenere:
a) elementi o sostanze in quantità tossicologicamente pericolose per la salute umana;
b) piombo ed arsenico in quantità superiore ad 1 mg/kg.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;64#art-4