Art. 5

Etichettatura

In vigore dal 2 apr 1993
1. I solventi di estrazione devono riportare sull'imballaggio, sul recipiente o in etichetta, le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita indicata conformemente all'allegato 1; b) una menzione chiara che indichi l'idoneità della sostanza ad essere impiegata per l'estrazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti; c) una menzione che consenta di identificare il lotto; d) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore del prodotto stabilito all'interno delle Comunità europee; e) la quantità espressa in unità di volume; f) le condizioni particolari di conservazione o di impiego, qualora necessarie. 2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi al lotto, che devono accompagnare o precedere la spedizione. 3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di metrologia e in materia di classificazione, di condizionamento e di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. 4. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; dette indicazioni possono essere fornite in più lingue. 5. Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;64#art-5

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