Art. 1
Campo d'applicazione
In vigore dal 2 apr 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 49 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/344/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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Campo d'applicazione
1. Il presente decreto disciplina i solventi di estrazione impiegati o destinati ad essere impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti.
2. Il presente decreto non si applica ai solventi di estrazione impiegati per la produzione di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi, a meno che tali additivi alimentari, vitamine e altri additivi nutritivi figurino nell'allegato 1, parti II e III.
3. L'uso di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi non deve comportare nei prodotti alimentari residui di solventi di estrazione in quantità pericolose per la salute umana.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;64#art-1