Art. 3
Solventi di estrazione
In vigore dal 2 apr 1993
1. Possono essere impiegati, quali solventi di estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, le sostanze indicate all'allegato 1, alle condizioni precisate nell'allegato stesso.
2. Possono essere impiegati, altresì, quali solventi di estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti, l'acqua, con eventuale aggiunta di sostanze che ne modificano l'acidità o l'alcalinità, e le altre sostanze alimentari che posseggono proprietà solventi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;64#art-3