Art. 7
Decretazione
In vigore dal 2 apr 1993
1. Con decreto del Ministro della sanità è data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunità europee per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.
2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;64#art-7