Art. 9
S a n z i o n i
In vigore dal 2 apr 1993
1. I contravventori alle disposizioni di cui agli , comma 3; 3, comma 1; 4 e 7, comma 2; sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.
2. I contravventori alle disposizioni dell' sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni.
3. I contravventori alle disposizioni dell', commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;64#art-9