Art. 8
Norme di rinvio
In vigore dal 2 apr 1993
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;64#art-8