Art. 10
Norme transitorie
In vigore dal 2 apr 1993
1. I prodotti alimentari fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformemente alle precedenti disposizioni, possono essere commercializzati per un periodo di 24 mesi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
DE LORENZO, Ministro della sanità FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
COLOMBO, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;64#art-10