Art. 10

Norme transitorie

In vigore dal 2 apr 1993
1. I prodotti alimentari fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformemente alle precedenti disposizioni, possono essere commercializzati per un periodo di 24 mesi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE LORENZO, Ministro della sanità FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato COLOMBO, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;64#art-10

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