Art. 2

Definizioni

In vigore dal 2 apr 1993
1. Per solvente si intende qualsiasi sostanza idonea a dissolvere un prodotto alimentare o un qualsiasi componente di un prodotto alimentare, ivi compresi gli agenti contaminanti presenti nel prodotto alimentare. 2. Per solvente di estrazione si intende un solvente impiegato nel corso di un procedimento di estrazione durante la fase di lavorazione delle materie prime o dei prodotti alimentari, dei componenti o degli ingredienti dei prodotti alimentari medesimi il quale, anche se è rimosso, può comportare la presenza, non intenzionale ma inevitabile tecnicamente, di residui o di derivati nel prodotto alimentare o nell'ingrediente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;64#art-2

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