Art. 8
In vigore dal 20 mar 1993
1. Ogni partita di prodotti a base di carne è sottoposta prima di essere messa in commercio ad un controllo di polizia sanitaria effettuato, secondo le modalità prescritte, da un veterinario ufficiale della USL di destinazione del prodotto stesso.
2. Gli importatori devono comunicare con almeno due giorni lavorativi di anticipo, al servizio incaricato del controllo del luogo di destinazione la quantità, la natura dei prodotti a base di carne e il momento a decorrere dal quale il controllo può essere effettuato.
3. Il controllo sanitario di cui al comma 1 è effettuato a sondaggio e ha lo scopo di verificare:
a) il certificato di sanità, la conformità dei prodotti a base di carne alle indicazioni riportate nel certificato medesimo e la bollatura;
b) lo stato di conservazione, l'eventuale insudiciamento e la presenza di germi patogeni;
c) la presenza di residui;
d) che la produzione è stata effettuata in stabilimenti riconosciuti;
e) le condizioni di trasporto.
4. Non sono ammessi all'importazione i prodotti a base di carne che al controllo sanitario risultano:
a) non idonei al consumo umano;
b) non soddisfare le condizioni previste dal presente decreto e dagli allegati A e B del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
c) essere scortati da certificati non conformi a quelli riportati negli allegati.
5. I prodotti a base di carne non ammessi all'importazione devono essere respinti se non si oppongono motivi di polizia sanitaria o di sanità.
6. Nel caso in cui sia impossibile il respingimento di cui al comma 5 i prodotti a base di carne devono essere distrutti.
7. In deroga a quanto previsto ai commi 5 e 6, su richiesta dell'importatore o di un suo mandatario, può essere autorizzata l'introduzione nel territorio nazionale dei prodotti a base di carne per essere destinati a scopi diversi dal consumo umano purchè non costituiscano un pericolo per la salute umana o per gli animali e a condizione che provengano da un Paese compreso nell'elenco di cui all', e nei confronti del quale non vigono misure restrittive di polizia sanitaria.
8. I prodotti di cui al comma 7 non possono essere spediti verso uno Stato membro o verso un Paese terzo.
9. Sui certificati sanitari deve essere riportata, dopo il controllo di cui al comma 1, un'indicazione sulla destinazione riservata ai prodotti a base di carne.
Storico versioni
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