Art. 13

In vigore dal 20 mar 1993
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni contenute negli , comma 8, e 11 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE LORENZO, Ministro della sanità GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste COLOMBO, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;49#art-13

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