Art. 13
In vigore dal 20 mar 1993
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni contenute negli , comma 8, e 11 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
DE LORENZO, Ministro della sanità GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
COLOMBO, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;49#art-13