Art. 9
In vigore dal 20 mar 1993
1. Ogni partita di prodotti a base di carne, la cui introduzione nel territorio delle Comunità europee avvenga attraverso il territorio nazionale deve essere scortata, dopo i controlli di cui all', da un certificato, in esemplare originale, conforme al modello di cui all'allegato A.
2. Il certificato di cui al comma 1 deve:
a) essere rilasciato dal veterinario competente del posto di controllo o del luogo d'immagazzinamento;
b) essere rilasciato il giorno del carico per la spedizione dei prodotti a base di carne verso il Paese destinatario;
c) essere redatto almeno nella lingua di tale Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;49#art-9