Art. 5
In vigore dal 20 mar 1993
1. L'importazione di prodotti a base di carne da Paesi terzi o da parte di Paesi terzi è consentita soltanto in provenienza da stabilimenti inseriti negli elenchi adottati dalle Comunità europee.
2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;49#art-5