Art. 2
In vigore dal 20 mar 1993
1. Ai fini del presente decreto sono applicabili, ove necessario, le definizioni che figurano nell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) veterinario ufficiale: il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanità o quello designato dall'autorità centrale competente di un Paese terzo;
b) Paese destinatario: lo Stato membro verso il quale sono spediti i prodotti a base di carne provenienti da un Paese terzo;
c) Paese terzo: quello non appartenente alle Comunità europee;
d) importazione: l'introduzione nel territorio comunitario dei prodotti a base di carne di cui all', comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;49#art-2