Art. 3
In vigore dal 20 mar 1993
1. I prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi per essere importati devono essere ottenuti con o da carni fresche:
a) rispondenti ai requisiti prescritti dall', comma 1, lettera C), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
b) originarie di uno Stato membro, purchè:
1) rispondano ai requisiti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
2) siano state inviate, sotto controllo veterinario, nello stabilimento di trasformazione o direttamente o dopo essere state immagazzinate in un deposito frigorifero riconosciuto;
3) siano state, prima del trattamento, oggetto di un controllo da parte di un veterinario ufficiale per accertare che queste carni fresche siano ancora adatte ad essere sottoposte ad un trattamento in conformità al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 non possono essere vietate, per motivi di polizia sanitaria, le importazioni di prodotti a base di carne provenienti da un Paese terzo o parte di esso inserito nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee, anche se da tale Paese sono state vietate le importazioni di carni fresche, purchè i prodotti a base di carne rispondano ai seguenti requisiti:
a) provenire da uno stabilimento che, soddisfacendo alle condizioni generali per il riconoscimento, sia stato oggetto di un riconoscimento speciale per questo tipo di produzione;
b) essere stati ottenuti a partire da o con carni fresche definite al comma 1 o con carni provenienti dal Paese di produzione le quali devono:
1) soddisfare talune esigenze di polizia sanitaria da stabilire, caso per caso, in funzione della situazione sanitaria dei Paesi di produzione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231;
2) provenire da un macello riconosciuto per la consegna di carni allo stabilimento di cui alla lettera a);
3) essere munite di un bollo speciale adottato con decreto del Ministro della sanità, in attuazione di disposizioni comunitarie;
c) essere stati sottoposti ad un trattamento termico in recipiente chiuso ermeticamente il cui valore Fo sia superiore o pari a 3,00 o ad un altro trattamento autorizzato dalla Commissione delle Comunità europee.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;49#art-3