Art. 4

In vigore dal 20 mar 1993
1. I prodotti a base di carne provenienti da Paesi terzi devono soddisfare, oltre alle condizioni previste dall', anche i seguenti requisiti: a) essere stati preparati in uno stabilimento incluso nell'elenco di cui all'; b) provenire da uno stabilimento conforme ai requisiti prescritti dall'allegato A, cap. I, e dall'allegato B, cap. I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; c) essere stati ottenuti in condizioni di igiene conformi ai requisiti dell'allegato A, cap. II, e dell'allegato B, capitoli II e III, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; d) essere stati ottenuti: 1) da carni fresche provenienti da uno stabilimento che abbia ottenuto il riconoscimento comunitario e che rispondono alle condizioni previste dagli del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 231, nonché alle condizioni fissate all'allegato A, cap. III, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; 2) da carni fresche che soddisfino le esigenze fissate per i Paesi di produzione nel caso di applicazione dell'; 3) da prodotti a base di carne fabbricati in uno stabilimento che figura nell'elenco di cui all' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; e) soddisfare le esigenze generali stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; ed in particolare: 1) aver subìto uno dei trattamenti di cui all', comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; 2) essere stati sottoposti ad una ispezione da parte del veterinario ufficiale in conformità all'allegato B, capitolo IV, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; se si tratta di un contenitore ermeticamente chiuso, l'ispezione deve effettuarsi secondo la prescrizione di cui all'allegato B, cap. VIII, del decreto legislativo citato; 3) in caso di confezionamento o di imballaggio, essere confezionati e imballati conformemente all'allegato B, cap. V, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; 4) essere provvisti di un bollo sanitario rispondente alle condizioni relative alla bollatura previste, per gli Stati membri, dall'allegato B, cap. VI, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; le quali devono essere sostituite dall'indicazione del Paese terzo di origine, corredata dal numero di autorizzazione veterinaria dello stabilimento di origine; 5) essere immagazzinati e trasportati in condizioni di igiene soddisfacenti, conformemente all'allegato B, cap. VII, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e manipolati in condizione di igiene soddisfacenti; per quanto riguarda i prodotti a base di carne di cui all', comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, il produttore deve indicare sulla confezione, a scopo di controllo, in modo visibile e leggibile, la temperatura alla quale il prodotto deve essere trasportato e immagazzinato ed il periodo durante il quale ne è garantita la conservazione; f) non essere stati sottoposti a trattamenti con radiazioni ionizzanti. 2. I prodotti a base di carne sono assoggettati alle disposizioni di etichettatura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;49#art-4

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Art. 4 Attuazione della direttiva 89/227/CEE concernente l'importazione di prodotti a base di carne provenienti da Paesi terzi. — Testo vigente | Portale Normativo