Art. 7
In vigore dal 20 mar 1993
1. I prodotti a base di carne, provenienti da un Paese terzo, sono sottoposti, all'atto dell'importazione ad un controllo sanitario secondo le procedure prescritte.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l'importazione di prodotti a base di carne in provenienza da un Paese terzo è vietata quando dal controllo sanitario risulti che:
a) i prodotti a base di carne non provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo inserito nell'elenco di cui all';
b) i prodotti a base di carne provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo dal quale sono vietate le importazioni;
c) il certificato di polizia sanitaria che accompagna i prodotti a base di carne non è conforme ai requisiti stabiliti all'.
3. Può essere autorizzato il transito di prodotti a base di carne provenienti da un Paese terzo e diretti verso un altro Paese terzo attraverso il territorio delle Comunità europee a condizione che:
a) l'interessato fornisca la prova che il primo Paese terzo verso il quale sono avviati i prodotti a base di carne, dopo essere transitati nel territorio della Comunità europea, si impegni a non respingere o rispedire verso la Comunità stessa i prodotti a base di carne di cui è stata autorizzata l'importazione o il transito;
b) il trasporto sia stato preventivamente autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è stato effettuato il controllo sanitario all'importazione;
c) il trasporto sia effettuato senza rottura di carico nel territorio della Comunità, sotto il controllo delle autorità competenti in veicoli o in contenitori sigillati dalle autorità competenti; le sole manipolazioni autorizzate nel corso di tale trasporto sono quelle effettuate al punto di entrata nel territorio della Comunità o di uscita da esso per il trasbordo diretto da una nave o da un aeromobile su qualsiasi altro mezzo di trasporto o viceversa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;49#art-7