Art. 10

In vigore dal 20 mar 1993
1. Le spese delle operazioni previste dal presente decreto sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro rappresentante, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;49#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo