Art. 12
In vigore dal 20 mar 1993
1. Fatte salve le esigenze di polizia sanitaria di cui all', comma 2, lettera b) il Ministro della sanità vieta l'importazione dei prodotti a base di carne provenienti direttamente o indirettamente da un Paese terzo o da una parte del suo territorio qualora si manifesti o si propaghi una malattia contagiosa degli animali che, trasmessa attraverso i prodotti a base di carne, può compromettere la salute pubblica o lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, ovvero in tutti i casi in cui sussistono motivi di polizia sanitaria.
2. Le misure adottate sono immediatamente comunicate alla Commissione con l'indicazione dei motivi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;49#art-12